Art. 7.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai campionati di Serie A e di Serie B a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011. A decorrere dalla data di inizio di tale stagione sportiva è abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.
      2. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano alla Coppa Italia a decorrere dalla stagione sportiva 2007-2008.